
Nuove precisazioni sulle modalità di erogazione del Fondo qualificazione e sviluppo
Lo scorso 21 novembre 2025 è stato sottoscritto da Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal-Uil, Filca.-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo che definisce le modalità di erogazione al Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo dell’importo di 2,00 euro mensili per ogni dipendente dal 1° ottobre 2025:
– per i lavoratori di una stessa impresa che nello stesso mese sono denunciati in più province (e quindi in più Casse Edili/Edilcasse), il versamento, è effettuato nella Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza dell’impresa, intendendosi per tale quella della circoscrizione in cui la stessa ha la sede legale/amministrativa e/o operativa;
– per le imprese con soli dipendenti impiegati è ammessa la possibilità, al momento, di accantonare le somme dovute in attesa dell’avvio della DUE (Denuncia Unica Edile).
– Per le imprese che hanno dipendenti in “aspettativa non retribuita” per l’intero mese e regolarmente denunciati in Casa Edile/Edilcassa, si attiva l’esonero dal pagamento.


