Fondo Altea: nuova Campagna familiari

 

Dal 1° ottobre 2025 estesa la possibilità di un contributo per il coniuge convivente e ogni figlio 

Il Fondo Altea, fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settori legno Industria e Pmi, lapidei Industria e cemento industria, ha previsto la possibilità di riaprire dal 1° ottobre al 30 novembre 2025 l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari, a fronte di un versamento mensile pari a:

8,00 euro per il coniuge/convivente;

6,00 euro per ogni figlio.

Tale versamento può avvenire attraverso una trattenuta mensile in busta paga, previa registrazione sul sito.

Le coperture dei familiari inseriti hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La polizza familiari è annuale e pertanto l’azienda è legittimata e tenuta a trattenere dalle spettanze di fine rapporto per i mesi intercorrenti dalla fine del rapporto lavorativo fino al 31 Dicembre dell’anno.
 

 

Figli over 30: la perdita delle detrazioni non influenza lo status di familiare a carico

 

L’Agenzia delle entrate risponde ad un quesito posto da un sostituto d’imposta riguardo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 all’articolo 12 del TUIR in materia di detrazioni per carichi di famiglia (Agenzia delle entrate, risposta 15 settembre 2025, n. 243).

A partire dall’anno d’imposta 2025, la Legge di bilancio ha modificato le regole per le detrazioni per i figli a carico. In particolare, per effetto delle nuove disposizioni:

  • la detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio si applica ora solo ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni;
  • i figli che compiono 30 anni nel corso dell’anno perdono il diritto a questa specifica detrazione, a meno che non abbiano una disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992. Per i figli con disabilità, la detrazione continua a spettare senza limiti di età.

Conseguentemente, il sostituto d’imposta (istante), avendo eliminato il beneficio dalle buste paga dei dipendenti con figli che hanno compiuto 30 anni, chiede all’Agenzia delle entrate se il compimento del 30° anno di età del figlio comporti la perdita automatica dello status di “familiare fiscalmente a carico”, indipendentemente dalla percezione o meno di un predeterminato reddito complessivo. Oppure se lo status in argomento potrà essere ritenuto ancora efficace, considerato che tale condizione consentirà ai genitori di poter beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese, sostenute nell’interesse del figlio, in sede di dichiarazione dei redditi.

 

L’Agenzia delle entrate fonda la sua soluzione interpretativa su una distinzione: la separazione tra il diritto alla specifica detrazione per figli a carico, come modificata dalla Legge di bilancio 2025, e la qualifica generale di “familiare fiscalmente a carico”, che rimane legata unicamente a un requisito reddituale.

 

Il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, introdotto dal D.L. n. 4/2022, stabilisce che “ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”.
In base a questo principio, l’Agenzia conclude che la previsione del comma 4-ter può essere estesa anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni (senza disabilità accertata) per i quali, a seguito delle nuove norme, non spetta più la detrazione di 950 euro.

La perdita della detrazione specifica non implica la perdita automatica dello status di familiare a carico. Tale status è conservato a una condizione: il rispetto del requisito reddituale previsto dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. Questo significa che il figlio deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).

Poiché i figli di età superiore a 30 anni (con reddito idoneo) sono “considerati al pari di quelli per cui spetta la detrazione, ne consegue che il genitore conserva il diritto a beneficiare di altre agevolazioni.

Specificamente, citando un principio già espresso nella circolare n. 4/E/2022, l’Agenzia ribadisce che “continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico“.

 

Pertanto, in applicazione di tali principi, il genitore che ha sostenuto spese per figli fiscalmente a carico può fruire delle corrispondenti detrazioni (ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del TUIR) in sede di dichiarazione dei redditi, “anche se non spettano più le detrazioni indicate nel medesimo articolo 12”.

 

Nella circolare n. 4/E/2025 è stato, infine, precisato che, atteso che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.

 

Pertanto, nel caso di specie, il sostituto ha l’obbligo di indicare nella Certificazione Unica i dati dei familiari fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del TUIR, per consentire la fruizione delle altre detrazioni per oneri e spese sostenute.

 

CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

 

CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

 

Primo tavolo di confronto su lavoro, diritti e salario

Lo scorso 11 settembre 2025 si è svolto l’attivo unitario promosso da CislI-Fp insieme a Fisascat-Cisl, Fp-Cigl, Uil-Fpl  e Uiltucs per discutere sul rinnovo del CCNL dei dipendente settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste.

Durante l’incontro i sindacati hanno evidenziato la necessità di maggiori tutele soprattutto a livello retributivo per gli 11.000 lavoratori del settore, in quanto le retribuzioni sono considerate inferiori rispetto a quelle previste da altri CCNL  che hanno previsto aumenti economici pari allo 10,4% ed a12,6% oltre a miglioramenti normativi.

Alla luce di quanto sopra, secondo i sindacati, la mobilitazione deve continuare anche a fronte del mancato accordo avvenuto nei giorni scorsi che ha portato ad un ampio consenso dei lavoratori.

 

CCNL Metalmeccanica Industria: riparte il confronto per il rinnovo contrattuale

 

Al centro del confronto inquadramento, formazione continua e salute e sicurezza

Con un comunicato stampa dell’11 settembre 2025, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno reso nota la ripresa del confronto per il rinnovo contrattuale con le Associazioni datoriali Federmeccanica e Assistal. 

Infatti, proprio l’11 settembre scorso si è tenuto il primo incontro a livello di commissione, nel corso del quale si sono affrontati temi quali: formazione continua; inquadramento e salute e sicurezza, ponendo al centro delle richieste sindacali la piattaforma unitaria. Le OO.SS. hanno sottolineato come ci sia stata una volontà costruttiva da ambo le parti, con l’intento di migliorare ed ampliare le innovazioni contrattuali. 

Gli altri appuntamenti sono previsti per le giornate del 18 e del 25 settembre. 

 

Gli obblighi contributivi dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc

 

Illustrati la durata, gli importi e la modalità di esposizione dei dati relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens (INPS, circolare 11 settembre 2025, n. 125).

L’INPS, con la circolare in commento, ha illustrato la disciplina dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc alla luce della Legge n. 240/20210. Il provvedimento in questione, infatti, aveva dapprima introdotto i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca (contratti di ricerca), mentre in seguito l’articolo 22-bis della medesima legge (inserito dal D.L. n. 45/2025) ha previsto un’ulteriore tipologia di contratti a tempo determinato, relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, denominati appunto incarichi post-doc.

In particolare, la circolare in argomento fornisce le indicazioni sugli obblighi contributivi connessi alle due tipologie contrattuali, specificando le istituzioni che possono stipulare i contratti di ricerca e gli incarichi post-doc e che disciplinano, con proprio regolamento:

– le modalità di selezione per il conferimento dei contratti e degli incarichi;
– i diritti e i doveri relativi alla posizione;
– il trattamento economico e previdenziale.

Contratti di ricerca

I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.  L’importo del singolo contratto è stabilito in sede di contrattazione collettiva e in misura:

– non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
– non superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Tale tipologia non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica e per il dipendente da amministrazioni pubbliche comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e senza riconoscimento della contribuzione figurativa. Per tale periodo non è previsto l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Incarichi post-doc

Questi contratti hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

Il trattamento economico minimo è stabilito con Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

L’incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, né con la titolarità di assegni di ricerca, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente da amministrazioni pubbliche.

Per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l’obbligo di contribuzione in capo all’amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Obblighi contributivi

I datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato. La circolare, inoltre, illustra le modalità di esposizione dei dati relativi ai ricercatori nella sezione “ListaPosPA” del flusso Uniemens.